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D.P.R. 21/04/1993 n. 246Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n. 246 Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione. Testo modificato dal D.P.R. 10/12/1997 n. 499 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA -Visto l'art. 87 della Costituzione; -Visto l'art. 3 della legge 19 febbraio 1992 n. 142; - Visti gli articoli 3, comma 1, lettera c), 4 e 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989 n. 86; - Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione; -Vista la legge 5 novembre 1971 n. 1086, recante norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso ed a struttura metallica; - Vista la legge 2 febbraio 1974 n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche; -Viste la legge 18 ottobre 1942 n. 1460, e successive modificazioni, sugli organi consultivi in materia di opere pubbliche; -Vista la legge 13 maggio 1961 n. 469, concernente ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; -Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577, recante regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi; -Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 dicembre 1992; -Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992; -Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; - Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell' 8 aprile 1993; -Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; emana il seguente regolamento: Art.1. Campo di applicazione - Definizioni 1. Il presente regolamento si applica ai materiali da costruzione nei casi in cui essi devono garantire il rispetto di uno o più requisiti essenziali, di cui all'allegato A, relativi alle opere di costruzione. 2. Ai fini del presente regolamento è considerato "materiale da costruzione" ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile. I "materiali da costruzione" sono in appresso denominati "prodotti". Le opere di costruzione, inclusi gli edifici e le opere di ingegneria civile, sono in appresso denominate "opere". 3. La Commissione delle Comunità europee è in appresso denominata Commissione. 4. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: a) "specificazioni tecniche", le norme, nonchè gli atti di benestare tecnico di cui all'art. 5; b) "norme armonizzate", le specificazioni tecniche adottate dal CEN o CENELEC o da entrambi su mandato della Commissione conferito conformemente alla direttiva 83/189/CEE. I numeri di riferimento delle norme armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di corrispondenti riferimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; c) "documenti interpretativi", documenti che precisano i requisiti essenziali di cui all'allegato A, e costituiscono riferimento per la definizione di norme armonizzate e di orientamenti per il rilascio del benestare tecnico europeo, nonchè per il riconoscimento di altre specificazioni tecniche ai sensi degli artt. 3 e 6. Art. 2. Condizioni di immissione sul mercato 1. I prodotti possono essere immessi sul mercato solo se idonei all'impiego previsto. Sono idonei i prodotti dotati di caratteristiche tali da rendere le opere sulle quali devono essere incorporati o comunque installati, se adeguatamente progettate e costruite, conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato A, se e per quanto tali requisiti sono prescritti. (Comma così modificato dall'art. 2, d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 499). 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dei lavori pubblici e le altre amministrazioni competenti adottano ed attuano le misure occorrenti per l'osservanza del primo comma. 3. Restano ferme le disposizioni che regolano la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di cui all'art. 1. Art. 3 - Requisiti per la marcatura CE (Articolo così sostituito dall'art. 3, d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 499). 1. Si presumono idonei al loro impiego i prodotti che consentono alle opere in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato A, qualora i suddetti prodotti rechino la marcatura CE che indica che essi soddisfano tutte le disposizioni del presente regolamento, comprese le procedure di valutazione di conformità previste agli articoli 6 e 7 e la procedura prevista all'articolo 5. Possono essere muniti di marcatura CE i prodotti che soddisfano una delle condizioni seguenti: a) conformità alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee b) conformità, nel caso in cui non esistano norme armonizzate, alle norme nazionali riconosciute dalla Commissione tali da beneficiare della presunzione di conformità. A tal fine le competenti amministrazioni, tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, comunicano alla Commissione europea i testi delle specificazioni tecniche nazionali ritenute conformi agli specifici requisiti essenziali c) conformità al benestare tecnico europeo, di cui al successivo articolo 5. 2. La marcatura CE indica che i 'dodotod soddisfano i requisiti di cui al comma 1; spetta al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario assumere la responsabilità di apporre la marcatura CE sul prodotto stesso, su un'etichetta apposta sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali che lo accompagnano. 3. La marcatura CE a) è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue: b) in caso di riduzione o di ingrandimento, deve rispettare le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui alla lettera a) c) deve avere sostanzialmente i suoi diversi elementi della stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm d) è seguita dal numero di identificazione dell'organismo che interviene durante la fase di controllo della produzione e) è accompagnata dal nome o dal marchio specifico del produttore, dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura CE, nei casi appropriati dal numero del certificato CE di conformità e, se del caso, da indicazioni che permettano di individuare le caratteristiche del prodotto in funzione delle specifiche tecniche. 4. Se i prodotti sono disciplinati anche da disposizioni emanate in attuazione di altre direttive comunitarie relative ad aspetti differenti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica, in detti casi, che i prodotti si presumono soddisfare anche le disposizioni di queste altre direttive; se tali direttive lasciano al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle direttive applicate dal fabbricante; in tal caso, i riferimenti a queste direttive pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle suddette direttive e che accompagnano i prodotti. Art. 4. Divieti (Articolo così sostituito dall'art. 4, d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 499). 1. E' vietato apporre sui prodotti o sui relativi imballaggi marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sull'etichetta applicata sull'imballaggio dei prodotti da costruzione, o sui documenti commerciali, può essere apposto ogni altro marchio o indicazione purchè questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE. Art. 5. Benestare tecnico europeo 1. Il benestare tecnico europeo è una valutazione tecnica positiva dell'idoneità di un prodotto per l'impiego previsto, fondata sulla corrispondenza a requisiti essenziali per le opere per cui il prodotto deve essere utilizzato. Detto benessere è rilasciato in esito ad esami e prove e sulla base dei documenti interpretativi e degli orientamenti riguardanti il prodotto medesimo o la categoria dei prodotti cui esso appartiene. 2. Il benestare tecnico può essere rilasciato: a) per prodotti per i quali non esiste una norma armonizzata, nè una nor- ma nazionale riconosciuta, nè un mandato della Commissione per una norma armonizzata, e per i quali la Commissione ritiene impossibile o prematura l'elaborazione di una norma armonizzata; b) per prodotti che, per caratteristiche intrinseche o per l'uso previsto, si discostino notevolmente dalle categorie di prodotti considerate dalle norme armonizzate o dalle norme nazionali riconosciute; c) per prodotti per i quali, pur esistendo già un mandato per una norma armonizzata, esistono d'altra parte anche orientamenti per il benestare tecnico europeo. 3. In deroga al secondo comma, lettera a), e previa autorizzazione della Commissione, un benestare tecnico europeo può essere rilasciato per prodotti per i quali esiste un mandato per una norma armonizzata o per i quali la Commissione ha già stabilito che è possibile elaborare una norma armonizzata. L'autorizzazione della Commissione è valida per un periodo determinato. 4. Il benestare tecnico europeo ha di norma durata di cinque anni la quale può essere prorogata, se permangono le condizioni di cui al secondo comma. 5. La domanda per il rilascio di un benestare tecnico, da presentarsi a cura del produttore o di un suo mandatario stabilito nella Comunità , è rivolta ad uno solo degli organismi competenti. 6. I benestari tecnici europei sono pubblicati a cura degli organismi che le rilasciano, che ne informano tutti gli altri organismi europei. Ciascun organismo può richiedere copia della documentazione completa del benestare rilasciato da un altro organismo. Resta fermo quanto disposto all'art. 9, secondo comma, della direttiva 89/106/CEE. 7. Le spese relative al rilascio del benestare tecnico europeo sono a carico del richiedente. 8. Il benestare tecnico europeo è rilasciato in Italia dai seguenti organismi: a) servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, relativamente ai prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilità); b) centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente ai prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato A (sicurezza in caso di incendio); c) istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia (ICITE) del CNR, relativamente ai prodotti e sistemi per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto dei rimanenti requisiti essenziali citati nell'allegato A. 9. Gli organismi di cui all'ottavo comma si coordinano tra loro al fine di operare con regole procedurali unificate per la richiesta, l'istruzione ed il rilascio del benestare tecnico e per tutti i problemi connessi all'espletamento della propria attività . Tali regole sono stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 10. Le domande di benestare tecnico devono essere presentate al servizio di cui all'ottavo comma, lettera a), che provvederà ad interessare gli altri organismi preposti, nel rispetto delle regole stabilite con il decreto di cui al nono comma. 11. Gli organismi per il benestare tecnico entrano a far parte dell'Organizzazione europea per il benestare tecnico (EOTA); presso tale organizzazione organismo portavoce è il servizio di cui all'ottavo comma, lettera a). |
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